Riutilizzo e PPR: definizioni, opportunità e distorsioni
di Alessandro Giuliani
In Europa si stanno compiendo scelte sulle definizioni e procedure di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo che potrebbero avere conseguenze strutturali sull'intera filiera dell'usato, ben oltre il settore tessile, che in questo momento è il caso più avanzato e il laboratorio più visibile.
Prescrizioni che, pur sembrando a volte astratte, determinano nella pratica come verranno fatte le cose, chi può fare cosa, chi viene incluso nei sistemi di filiera e chi viene lasciato fuori. Vale la pena capire la direzione che si sta prendendo. Soprattutto in questa fase, alla vigilia della grande riforma che trasformerà, progressivamente il volto del settore della seconda mano: la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) dei tessili, alla quale seguirà l’EPR dei mobili e di altre frazioni chiave del riutilizzo.
La base: riutilizzo e PPR secondo la norma vigente
Le definizioni di "riutilizzo" e "preparazione per il riutilizzo" sono contenute nella Direttiva quadro europea sui rifiuti 2008/98/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/2006. Sono definizioni precise, con conseguenze giuridiche rilevanti.
Il riutilizzo è «qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti» (Dir. 2008/98/CE, art. 3, punto 13; D.Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1, lett. r). Nota bene: non sono rifiuti. Chi porta un capo in un negozio dell’usato conto terzi è ancora proprietario di quel bene, non lo ha conferito come rifiuto. Il negozio che lo vende opera nel riutilizzo nel senso tecnico della norma.
La preparazione per il riutilizzo (PPR) è invece, per definizione, un'operazione di recupero rifiuti. Nella norma europea e in quella nazionale è definita come «le operazioni di recupero che consistono nel controllo, nella pulizia e nella riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento» (Dir. 2008/98/CE, art. 3, punto 16; D.Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1, lett. q). La PPR parte da un rifiuto e lo trasforma in qualcosa che può rientrare in circolazione.
Due operazioni diverse, due mondi diversi, due regimi giuridici diversi.
Il nodo della riparazione: un'enumerazione descrittiva, non prescrittiva
La definizione di PPR elenca tre tipi di operazioni: controllo, pulizia, riparazione. Questa formulazione ha generato per anni un equivoco interpretativo: la riparazione è obbligatoria? La risposta è no. E la distinzione è importante, perché da essa dipende se la norma attuale presenta o meno un problema strutturale.
L'elenco «controllo, pulizia e riparazione» non è un elenco di requisiti cumulativi obbligatori. È una descrizione del perimetro delle operazioni che costituiscono la PPR: descrive il tipo di attività ricomprese, non impone che tutte e tre siano necessariamente eseguite su ogni singolo prodotto. Come ha stimato l'Osservatorio del Riutilizzo, in Italia sono almeno 600.000 le tonnellate annue di rifiuti potenzialmente avviabili a PPR senza alcuna necessità di riparazione. Un cappotto in ottimo stato ha bisogno di selezione e al massimo di un’operazione di igienizzazione. Non di un sarto.
Gli Stati Membri, di prassi, hanno sempre interpretato la norma in questo senso. L’Italia non fa eccezione. Il DM 5 febbraio 1998 del MASE (Allegato 1, Suballegato 1, punto 8.9.3) indica la selezione come trattamento obbligatorio per i rifiuti tessili da destinare alle filiere della seconda mano e l'igienizzazione come eventuale, senza prescrivere alcuna riparazione. E la normativa sulle procedure degli impianti di PPR in regime di autorizzazione semplificata (DM 10 luglio 2023, n. 119 del MASE), che riguarda non solo i tessili ma un’ampissima gamma di beni durevoli, ha confermato la riparazione come procedura eventuale e non obbligatoria.
Detto questo, la definizione vigente non è priva di ambiguità. Il fatto che la riparazione compaia nella formula definitoria senza un esplicito "ove necessario" o equivalente ha alimentato, e potrebbe ancora alimentare, letture restrittive. L'ambiguità non è nella norma applicativa, ma nella norma primaria alla quale essa deve fare riferimento.
La Direttiva 2025/1892 e il cortocircuito sul tessile
Con la Direttiva (UE) 2025/1892, in vigore dal 16 ottobre 2025, l'Europa introduce nella Direttiva quadro sui rifiuti nuovi articoli specifici sulla la gestione dei tessili di scarto (il 22-bis, il 22-ter, il 22-quater e il 22-quinquies) che, pur riguardando formalmente solo il tessile, prefigurano un approccio che potrebbe estendersi ad altre frazioni merceologiche.
L'articolo 22-quinquies, in particolare, stabilisce che i rifiuti tessili, dopo essere stati raccolti in modo differenziato, siano trasportati a impianti trattamento dei rifiuti dove dovranno essere avviati prioritariamente a un'operazione chiamata alternativamente "riutilizzo diretto" e "riutilizzo"; tale operazione è indicata come preferibile rispetto alle "ulteriori" operazioni di "preparazione per il riutilizzo". Inoltre, si darà priorità agli impianti di trattamento “locali”, ossia quelli che si trovano vicino al luogo dove il rifiuto tessile è stato generato, e “se del caso”, al “riutilizzo locale” (Dir. 2008/98/CE, art. 22-quinquies, par. 4-5).
Il problema è che il "riutilizzo diretto" non esiste come categoria giuridica nella direttiva. Non è definito da nessuna parte. Il riutilizzo, secondo le definizioni vigenti, riguarda oggetti che non sono rifiuti. Ma se siamo dentro un impianto di trattamento di rifiuti, di rifiuti stiamo parlando. Come si avvia direttamente a "riutilizzo" qualcosa che è già stato classificato come rifiuto? Sul piano funzionale si sta descrivendo la preparazione per il riutilizzo, ma non la si chiama così.
La lettura più razionale è che la direttiva stia cercando (in modo piuttosto goffo) di creare una gerarchia interna alla PPR stessa: una sorta di "PPR semplificata" per i prodotti che non richiedono riparazione, distinta dalla PPR che include interventi più complessi. L'intenzione pur essendo comprensibile non è esplicitata dalla norma, e ciò crea un evidente buco normativo. Con ogni probabilità sarà la Commissione Europea a colmare (parzialmente) questa lacuna emanando un atto di esecuzione che uniformerà i criteri dell’end-of-waste tessile degli Stati Membri, chiarendo le procedure che oggi sono confusionariamente prefigurate dalla Direttiva.
Non è una questione di lana caprina: la distinzione tra i due tipi di PPR apre la porta a obiettivi differenziati e politiche differenziate, che a loro volta avranno impatti specifici sulle filiere della seconda mano.
Una porta che si apre per gli operatori del riutilizzo
L’aggiornamento 2025 alla Direttiva Quadro introduce anche una norma che, letta bene, offre agli operatori del riutilizzo un'opportunità concreta e inedita. L'art. 22-quinquies, par. 3, stabilisce un'eccezione importante alla regola generale per cui ciò che viene raccolto in un sistema di raccolta rifiuti sia sempre e comunque rifiuto. Ai sensi dell’articolo, non sono rifiuti gli scarti tessili di origine domestica che in fase di raccolta vengono considerati idonei al riutilizzo mediante valutazione professionale diretta in loco. (Dir. 2008/98/CE, art. 22-quinquies, par. 3). Ergo: il capo usato così valutato può seguire i canali del riutilizzo, senza dover essere sottoposto alla tracciabilità e alle procedure proprie dei rifiuti. La valutazione in loco, ovviamente, non può avvenire contestualmente al conferimento in un cassonetto stradale, ma solo in presenza di modalità dove il rifiuto è conferito dal cittadino direttamente nel luogo dove la valutazione viene compiuta.
Chi può compiere questa valutazione? La norma lo dice esplicitamente: «l'operatore del riutilizzo o i soggetti dell'economia sociale». Gli operatori del riutilizzo sono quindi a pieno titolo abilitati a intercettare il prodotto a monte del ciclo dei rifiuti, sottraendolo all'iter della gestione rifiuti e avviandolo direttamente al mercato dell'usato, e lo schema indicato dalla norma suggerisce che essi abbiano un ruolo nell’intercettazione/raccolta dei rifiuti. Per un negozio dell’usato conto terzi che già oggi riceve merce direttamente dai privati, questa norma riconosce e legittima una concreta prospettiva di integrazione nel sistema dei punti di raccolta previsto dall’EPR.
L'art. 22-bis va nella stessa direzione, definendo gli "operatori del riutilizzo" come soggetti a pieno titolo della filiera EPR, da coinvolgere nell'attuazione del regime e nella definizione dei ruoli e delle responsabilità (Dir. 2008/98/CE, art. 22-bis, par. 6-7). Nel 22-quater si va ancora oltre, stabilendo che le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore (ossia i consorzi dei produttori) non possono rifiutare la partecipazione delle autorità pubbliche locali, dei soggetti dell’economia sociale o di altri operatori del riutilizzo al sistema di raccolta differenziata (Dir. 2008/98/CE, art. 22-quater, par. 10). Non sono menzioni di cortesia: si tratta della base per rivendicare: a) il diritto di negoziazioni dirette con i consorzi dei produttori; b) il diritto a partecipare strutturalmente ai tavoli dove si costruisce il sistema.
Le asimmetrie che restano e il nodo dell'inclusione globale
Questa apertura normativa non è priva di asimmetrie. L'art. 22-quater riserva ai soggetti dell'economia sociale alcuni privilegi che non sono concessi agli altri operatori: la possibilità di trattenere la proprietà dei rifiuti raccolti nell'ambito delle filiere finanziate dall’EPR senza obbligo di conferimento ai consorzi (mantenendo quindi nelle proprie mani la scelta degli impianti di trattamento), e garanzie di trattamento “paritarie o preferenziali” nell'assegnazione dei punti di raccolta. (Dir. 2008/98/CE, art. 22-quater, par. 11-12).
Vale la pena segnalarlo, anche perché la definizione europea di "economia sociale" è molto più stretta di quanto sembri nel dibattito pubblico. Rientrano nell'ambito dell’economia sociale enti con specifiche caratteristiche statutarie, che nel caso italiano sono sostanzialmente riconducibili al profilo della “cooperativa sociale tipo B”, dedita all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (anch’essi, oggetto di una definizione abbastanza restrittiva). Non rientrano le imprese benefit né altre fattispecie ibride che coniugano solidarietà sociale e attività ambientali, alcune delle quali producono risultati sociali e ambientali superiori a enti formalmente inclusi nella categoria. La norma premia la forma giuridica, non la sostanza del risultato sociale.
Non sono formalmente riconducibili al concetto di “economia sociale”, né in quello di “soggetti svantaggiati” neanche le centinaia di migliaia di operatori vulnerabili che in Europa si dedicano al riutilizzo (soprattutto raccoglitori informali e commercianti ambulanti). Un segmento di povertà caratterizzato da estrema dignità, che cerca di procurarsi reddito non ricorrendo all’assistenzialismo ma tramite il lavoro. Un segmento che, invece di essere favorito dalla politica pubblica, viene costantemente escluso e vessato. A livello internazionale questi operatori sono definiti “waste pickers”, e sia l’OCSE che l’ONU insistono sulla necessità di integrarli nei nuovi scenari circolari (ma l’Europa e l’Italia non li ascoltano).
Per gli operatori italiani del riutilizzo, e per i negozi conto terzi in particolare, il messaggio pratico è chiaro: la norma in arrivo apre spazi che prima non esistevano formalmente. Riuscire a presidiarli non significa solo esserci, ma arrivarci con una strategia: leggere per tempo la direzione della norma, costruire modelli di filiera credibili, occupare i tavoli giusti e trasformare il riconoscimento formale in ruolo operativo. È esattamente su questo terreno che Leotron sta già lavorando.
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