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POS collegato al registratore telematico:

cosa cambia (e cosa no) per i negozi dell’usato

Venerdì 12 Dicembre 2025

Negli ultimi mesi si è parlato molto dell’obbligo di collegare il POS al registratore telematico (RT) per tracciare i pagamenti elettronici. Molti imprenditori dell’usato ci hanno chiesto se questa novità riguarda anche i negozi secondhand che operano in nome e per conto del cliente privato.

Per fare chiarezza abbiamo chiesto un parere al Dott. Alessandro Tomba, dottore commercialista che collabora con Leotron da oltre dieci anni e che conosce a fondo la fiscalità del riutilizzo e delle agenzie d’affari conto terzi.

In questo articolo sintetizziamo i principali punti emersi.

pos-negozi-usato

1. Da dove nasce l’obbligo di collegamento POS–RT

Il provvedimento del 31 ottobre prevede che siano tenuti al collegamento POS–RT:

“i soggetti che utilizzano strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015”.

L’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 rinvia all’art. 22 del DPR 633/72, che disciplina i commercianti al dettaglio: soggetti che vendono beni propri, incassano il corrispettivo e lo certificano tramite scontrino o documento commerciale.

La domanda chiave è quindi: un negozio dell’usato che opera in conto terzi è un commerciante al dettaglio?

2. Il modello dei mercatini “conto terzi”: agenzia d’affari, non commercio al dettaglio

I mercatini dell’usato gestiti con il contratto di mandato con rappresentanza sono, giuridicamente, agenzie d’affari ex art. 115 TULPS, non negozi al dettaglio in senso tradizionale.

In questo modello:

  • il cliente privato affida i propri beni in vendita al gestore;
  • il gestore vende in nome e per conto del mandante;
  • le somme incassate appartengono, fino al rimborso, al cliente venditore;
  • il gestore trattiene solo la provvigione, documentata con fattura al momento del rimborso.

La contabilità riflette questa impostazione:

  • le vendite non generano corrispettivi del negozio;
  • le somme incassate sono registrate come “somme in custodia”, tramite apposito registro;
  • il ricavo del negozio è la provvigione, fatturata al privato al momento della liquidazione.

È un punto decisivo: il mercatino non sta vendendo beni propri al dettaglio, ma presta un servizio di intermediazione, come riconosciuto anche dal nuovo codice ATECO 47.91.10 (“attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato di articoli di seconda mano, senza assumere la proprietà dei beni”).

3. La risposta del Dott. Alessandro Tomba: POS–RT e vendita in conto terzi

Alla luce di questo modello, il parere del Dott. Tomba è netto:

  • l’intermediazione in nome e per conto non è attività di commercio al dettaglio;
  • le operazioni non vanno certificate con corrispettivi giornalieri e misuratore fiscale;
  • di conseguenza, per la vendita di beni in nome e per conto terzi non c’è obbligo di collegamento POS–RT.

In una gestione “pura” conto terzi, il misuratore fiscale non sarebbe nemmeno necessario, perché:

  • gli incassi POS riguardano somme in custodia per conto dei clienti venditori;
  • non essendoci corrispettivi da memorizzare e trasmettere, l’obbligo POS–RT non si applica a questi flussi.

4. Il caso dei negozi “misti”: quando l’obbligo scatta davvero

Diverso è il discorso per i negozi che, accanto al conto terzi, svolgono anche attività di vendita in conto proprio, ad esempio:

  • acquisti di stock da grossisti o P4R;
  • svuotacantine con acquisto diretto;
  • vendita di articoli nuovi o fine serie.

In questi casi, per la parte di attività che è commercio al dettaglio di beni propri, si applicano le regole ordinarie:

  • obbligo di misuratore fiscale RT;
  • obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
  • conseguente obbligo di collegamento POS–RT per i pagamenti elettronici relativi a queste vendite.

Il problema operativo del POS unico

Se il negozio utilizza un solo POS per:

  • incassi relativi a beni propri (da certificare via RT);
  • incassi relativi a vendite in conto terzi (non certificabili come corrispettivi);

l’Agenzia delle Entrate vedrà:

  • un certo ammontare di corrispettivi giornalieri trasmessi dall’RT;
  • un ammontare complessivo di incassi POS più alto (perché include anche le somme in custodia).

Questo può generare segnalazioni automatiche di anomalia, pur in presenza di una gestione corretta.

Per questo, il Dott. Tomba suggerisce, “in linea di massima”, di sdoppiare gli strumenti nei casi di gestione mista:

  • un POS collegato al RT per la vendita di beni propri;
  • un POS (o altro canale) dedicato agli incassi relativi alla vendita in nome e per conto terzi.

5. Cosa può fare oggi un imprenditore dell’usato

In attesa dei chiarimenti ufficiali che potranno arrivare nei prossimi mesi, un imprenditore secondhand può:

  • verificare con il proprio commercialista se l’attività è: solo conto terzi, oppure mista (conto terzi + vendita in conto proprio);
  • controllare che il contratto e la contabilità riflettano correttamente il modello di agenzia d’affari con somme in custodia e fatturazione delle provvigioni;
  • valutare, nei casi misti, l’opportunità di separare gli incassi: per ridurre il rischio di incongruenze tra POS e RT; per semplificare il dialogo con l’Amministrazione finanziaria.

6. Perché questo tema è strategico per la second hand economy

La definizione corretta del perimetro fiscale e normativo dei negozi dell’usato non è un dettaglio tecnico: è una condizione essenziale per:

  • dare certezza giuridica agli imprenditori dell’usato;
  • evitare che il modello del riutilizzo venga forzato dentro schemi pensati per il commercio tradizionale;
  • permettere a chi fa secondhand professionale di lavorare in modo trasparente, sostenibile e competitivo, contribuendo agli obiettivi europei di economia circolare.

Come Leotron, continuiamo a lavorare perché:

  • il modello dell’agenzia d’affari conto terzi sia riconosciuto e tutelato;
  • le regole fiscali tengano conto della specificità del riutilizzo;
  • gli imprenditori del settore possano contare su informazioni chiare e aggiornate.

 

Parere tecnico a cura di:

Dott. Alessandro Tomba

Dottore commercialista, esperto in consulenza fiscale e societaria per il settore del riutilizzo e delle agenzie d’affari. Collabora stabilmente con Leotron da oltre dieci anni, affiancando gli imprenditori dell’usato nella corretta impostazione contabile e fiscale dei loro negozi.

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