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Introduzione al Registro degli Affari |
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L'Agenzia Pubblica d'Affari, così come stabilito dagli articoli 120 e 219 del TULPS (Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza), è tenuta a redarre e a mantenere aggiornato il così detto "Registro degli Affari".
Per ottemperare a questa norma, l'Agenzia d'Affari deve predisporre una serie di fogli numerati e che vanno a comporre tale registro, stampando, di seguito e senza spazi in bianco, tutte le operazioni effettuate nell'esercizio dell'Agenzia d'Affari. Quindi operazioni di carico, scarico, reso e variazioni di prezzo per gli articoli in carico.
Facciamo presente che la tenuta di tale registro può essere effuata anche su foglio singoli purchè correttamente numerati sia in termini di numero pagina che di numero registro.
In primis l'Agenzia d'Affari deve preparare tale Registro (ovvero acquistarlo se gestito senza supporto informatico) stampando una serie di foglii dove vanno indicati:
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dati anagrafici dell'Agenzia d'Affari (ragione sociale, partita iva);
-
l'ubicazione del mercatino (indirizzo, cap, città);
-
l'anno di vidimazione e il numero progressivo del registro (ad esempio 2007/001 indica "Registro N.: 1 - Vidimato nel 2007" );
-
il numero progressivo di pagina ed il numero totale di pagine che compongono il registro (ad esempio 0001/100 indica la prima pagina di un totale di 100 pagine che compongono il registro).
Una volta preparato, tale registro deve essere consegnato in Comune per la vidimazione, effettuata da parte degli organi preposti. La vidimazione viene eseguita con un timbro su ogni pagina. Tale registro, preparato e vidimato, viene quindi reso all'Agenzia d'Affari che deve provvedere, con cadenza periodica, a stampare i movimenti effettuati.
Va annotato che, alcuni Comuni, accettano, in alternativa alla vidimazione "fisica", un'autocertificazione dove l'Agenzia d'Affari dichiara di aver provveduto a timbrare ogni singolo foglio con il timbo aziendale e di aver numerato le pagine che compongono il registro. Un esempio di autocertificazione è disponibile nell'area riservata del sito.
Articolo 219 TULPS: "Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito dell'operazione."
Articolo 220 TULPS: "I registri indicati nei due precedenti devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza."
Questo è quanto dice la legge per cui va sottolineiato che l'Ente comunale non ha nessuna autorità per derogare questa disposizione nazionale e che la mancata vidimazione (o aggiornamento) può comportare pesanti sanzioni, anche di rilevanza penale, per lAgenzia d'Affari inadempiente.
Quello che, per la stratificazione di diverse leggi, non è perfettamente chiaro è se tale Registro sia, o meno, soggetto all'imposta di bollo. Molti Comuni infatti richiedono infatti una marca da bollo di 14,62 Euro ogni 100 pagine di registro.
A seguito di un'analisi approfondita della legge, effettuata da Leotron, con l'aiuto ovviamente di uno studio legale, evidenzia che tale imposta, non è dovuta.
Ovviamente fare in modo che il Comune si adegui alla legge e non richieda il pagamento dell'imposta di bollo non è una cosa molto semplice. Consigliamo di far presente, all'atto della vidimazione, che l'imposta di bollo richiesta non è dovuta allegando i documenti (il presente e i successivi) affinchè il Comune provveda all'approfondimento della materia. Nel caso non si ottenga una risposta soddisfacente (o non la si ottenga affatto) è necessario depositare un'istanza.
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Registro degli Affari: bollo oppure no? |
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Attenzione: è necessario distinguere l'obbligo di bollatura da quello di pagamento dell'imposta di bollo: sono due cose distinte!
Come noto la Legge 383/2001 ha innovato l'articolo 2215 del Codice
Civile con la soppressione dell'obbligo di bollatura e di vidimazione
del libro giornale e del libro inventari. Tale soppressione è stata
estesa anche agli altri registri obbligatori previsti ai fini IVA e
imposte dirette attraverso la modifica apportata all'articolo 39 del
DPR n. 633/72 (decreto Iva) e all'articolo 22 del DPR n. 600/73. Restano
però esclusi da tale novella tutti i libri contabili per cui l'obbligo
di bollatura sia previsto da leggi speciali, come nel caso dei registri
di cui alla normativa di pubblica sicurezza.
Non a caso la Circolare del 10 Febbraio 2006 del DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA, a proposito di registro delle armerie, chiarisce
che «all'atto della bollatura (vidimazione da parte dell'autorità di
pubblica sicurezza che continua ad essere prescritta) non è dovuta la
tassa di concessione governativa e/o l'imposta di bollo».
Parlare di vidimazione e bollatura è dunque cosa ben
diversa dall'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo. Tale imposta,
infatti, trae la sua origine non dalle disposizioni del codice civile o
da leggi speciali ma da uno specifico provvedimento di natura
tributaria, il DPR n. 642/1972. Continuano per esempio ad essere
soggetti all'imposta di bollo senza essere più soggetti all'obbligo di
vidimazione e bollatura i già ricordati libro giornale, libro inventari
e le scritture ausiliarie previste dall'art. 14 comma 1 lettera c) del
DPR n. 600/73.
Per il registro degli affari tenuto dalle
agenzie ex art. 115 TULPS, come per il registro delle armerie di cui
alla circolare in oggetto, vale il principio opposto:
Per quanto riguarda i Comuni che non richiedono più
la bollatura, credo che ciò dipenda dall'erronea applicazione di norme
che si sono stratificate nel tempo con conseguente, oggettiva
difficoltà di interpretazione.
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Istanza al Comune successivamente alla DIA |
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Se è già stata presentata la Dichiarazione di Inizio Attività e quindi l'Agenzia d'Affari è già operativa va presentata un'istanza leggermente diversa rispetto alla precedente, allegando la stessa DIA.
Il fac-simile dell'istanza è il seguente
Al Comune di _______
Ufficio Polizia Amministrativa
* * *
DOMANDA DI DESISTENZA DALLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUL REGISTRO GIORNALE AFFARI
Il Signor ______________________, nato a _______________, CF
________________, titolare dell'agenzia d'affari sita in _________, Via
__________________, come dichiarato nella Denuncia di Inizio Attività
per Agenzia d'Affari prot. N. _________ e qui allegata in copia (Doc.
1),
PREMESSO CHE
-
la disciplina relativa all'imposta
di bollo è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 642
del 26 ottobre 1972 (d'ora in avanti, per brevità: “DPR 642/72”), ai
sensi del quale “ …sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i
documenti ed i registri indicati nell'annessa Tariffa… ”;
-
la predetta Tariffa,
nell'elencare le scritture contabili assoggettate ad imposta di bollo,
menziona “ ...i libri di cui all'art. 2214, primo comma, del codice
civile [vale a dire il libro giornale ed il libro degli inventari;
nonché] ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli
artt. 2215 e 2216 del codice civile [vale a dire i libri contabili la
cui bollatura e vidimazione sono oggi di competenza dell'Ufficio del
Registro secondo le disposizioni delle leggi speciali applicabili]... ”
(art. 16 dell'Allegato I al DPR 642/72);
-
gli esercenti
pubbliche agenzie di affari, come le agenzie di intermediazione di beni
usati, sono obbligati a tenere un registro giornale affari nel quale
indicare il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la
natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito
dell'operazione, ai sensi degli artt. 120 e 219 del Regio Decreto 18
giugno 1931 n. 773, Approvazione del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza (d'ora in avanti, per brevità: “TULPS”);
-
i registri previsti
dal TULPS, ivi incluso il registro giornale affari, sono soggetti a
bollatura, numerazione e vidimazione da parte dell'autorità di pubblica
sicurezza ai sensi dell'art. 16 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635,
Approvazione del Regolamento per l'Esecuzione del TULPS (d'ora in
avanti, per brevità: “Regolamento TULPS”);
-
in particolare la
bollatura e vidimazione del registro giornale affari delle agenzie di
intermediazione di beni usati è oggi di competenza dei Comuni, su
delega della Questura, a seguito del trasferimento di funzioni
amministrative realizzato dall'art. 163 del Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
-
pertanto il registro
giornale affari ex art. 120 TULPS, obbligatorio per l'attività di
agenzia d'intermediazione di beni usati, non rientra tra i libri
contabili cui fa riferimento la Tariffa dell'imposta di bollo di cui al
DPR 642/72 e, dunque, non è soggetto all'applicazione della predetta
imposta;
-
tale impostazione è
stata recentemente confermata, con riferimento ai registri delle
operazioni giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi ex artt.
35 e 55 TULPS, dalla Circolare Urgentissima del 10 febbraio 2006 del
Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, Ufficio
per l'Amministrazione Generale (Doc. 2 in allegato);
-
precisamente la
Circolare riferisce che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso (Settore Fiscalità Indiretta e Internazionale
Ufficio Registro ed Altri Tributi Indiretti), sottoposta ad interpello
sulla questione se all'atto di bollatura dei registri previsti dagli
artt. 35 e 55 TULPS sia dovuta la tassa di concessione governativa o se
detti registri debbano essere assoggettati all'imposta di bollo nella
misura di € 14,65 ogni 100 pagine, con parere n. 954-10755/2006 del 9
febbraio 2006 ha chiarito che i registri in parola:
- “ ...non sono ricompresi né tra quelli di cui all'art. 2215 del
codice civile, nè tra quelli indicati all'art. 16 della Tariffa
allegata al DPR 642/72...”;
- “...all'atto della vidimazione da parte dell'autorità di P.S., non sono soggetti ad alcuna imposta”;
-
l'unico motivo per cui il parere n. 954-10755/2006 ha preso in
considerazione solo il registro delle operazioni giornaliere delle
armerie o dei depositi esplosivi, mentre nulla ha specificato in
relazione alle scritture contabili obbligatorie per le altre attività
disciplinate dal TULPS, va individuato nel fatto che la stessa domanda
d'interpello rivolta alla Agenzia delle Entrate è stata limitata a tale
tipologia di registro;
-
per contro
l'interpretazione così prassificata dall'Agenzia delle Entrate e
diffusa dai competenti uffici del Ministero dell'Interno non può che
applicarsi analogicamente al registro giornale affari ex art. 120
TULPS, come peraltro dimostrato dalla conforme posizione assunta dai
Comuni di _______, _________, ________ e ________ [CITARE ESEMPI DI
COMUNI CHE HANNO VIDIMATO I REGISTRI SENZA FAR PAGARE L'IMPOSTA DI
BOLLO] nel non richiedere l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla
vidimazione iniziale del registro giornale affari delle agenzie di
intermediazione di beni usati.
Tutto ciò premesso, il Signor _______________________,
-
richiamati l'art. 16 dell'Allegato I al DPR 642/72, gli artt. 120 e 219 TULPS, l'art. 16 del Regolamento TULPS;
-
vista la Circolare Urgentissima del 10 febbraio 2006 del Dipartimento
di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, Ufficio per
l'Amministrazione Generale, riportante il parere n. 954-10755/2006
espresso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso;
CHIEDE
che il Suintestato Ufficio Comunale, nell'esercizio dei propri poteri
di autotutela, al fine di evitare all'Amministrazione i costi e i
ritardi conseguenti al ricorso giurisdizionale che, altrimenti, la
parte istante si vedrebbe costretta a notificare, ritenga di desistere
dalla richiesta di pagamento dell'imposta di bollo sul registro
giornale affari contestualmente presentato per la vidimazione e di
inibire l'emissione di qualsiasi provvedimento contrario in merito. A
tal fine si allega:
1) copia della Denuncia di Inizio Attività per Agenzia d'Affari prot. N. _________
2)
copia della Circolare Urgentissima del 10 febbraio 2006 del
Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, Ufficio
per l'Amministrazione Generale.
* * *
L'istante rimane a disposizione per fornire ogni
ulteriore informazione o delucidazione che Codesto Comune e ogni altro
Ente, avente titolo a rilasciare pareri o esprimere valutazioni in
merito alla questione in oggetto, ritenessero necessaria.
* * *
Con Osservanza.
LUOGO, DATA
____________________
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Istanza al Comune contestualmente alla D.I.A. |
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Il primo passo da compiere se il Comune insiste sulla richiesta del pagamento dell'imposta di bollo per il Registro degli Affari è la presentazione di un'istanza.
Il seguente fac-simile dovrà essere presentato contestualmente alla Dichiarazione di Inizio Attività di Agenzia d'Affari.
Al Comune di _______
Ufficio Polizia Amministrativa
* * *
DOMANDA DI DESISTENZA DALLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUL REGISTRO GIORNALE AFFARI
Il Signor ______________________, come meglio identificato nella
Denuncia di Inizio Attività per Agenzia d’Affari cui la presente
istanza è allegata,
PREMESSO CHE
-
la disciplina relativa all'imposta
di bollo è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 642
del 26 ottobre 1972 (d'ora in avanti, per brevità: “DPR 642/72”), ai
sensi del quale “ …sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i
documenti ed i registri indicati nell'annessa Tariffa… ”;
-
la predetta Tariffa,
nell'elencare le scritture contabili assoggettate ad imposta di bollo,
menziona “ ...i libri di cui all'art. 2214, primo comma, del codice
civile [vale a dire il libro giornale ed il libro degli inventari;
nonché] ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli
artt. 2215 e 2216 del codice civile [vale a dire i libri contabili la
cui bollatura e vidimazione sono oggi di competenza dell'Ufficio del
Registro secondo le disposizioni delle leggi speciali applicabili]... ”
(art. 16 dell'Allegato I al DPR 642/72);
-
gli esercenti
pubbliche agenzie di affari, come le agenzie di intermediazione di beni
usati, sono obbligati a tenere un registro giornale affari nel quale
indicare il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la
natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito
dell'operazione, ai sensi degli artt. 120 e 219 del Regio Decreto 18
giugno 1931 n. 773, Approvazione del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza (d'ora in avanti, per brevità: “TULPS”);
-
i registri previsti
dal TULPS, ivi incluso il registro giornale affari, sono soggetti a
bollatura, numerazione e vidimazione da parte dell'autorità di pubblica
sicurezza ai sensi dell'art. 16 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635,
Approvazione del Regolamento per l'Esecuzione del TULPS (d'ora in
avanti, per brevità: “Regolamento TULPS”);
-
in particolare la
bollatura e vidimazione del registro giornale affari delle agenzie di
intermediazione di beni usati è oggi di competenza dei Comuni, su
delega della Questura, a seguito del trasferimento di funzioni
amministrative realizzato dall'art. 163 del Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
-
pertanto il registro
giornale affari ex art. 120 TULPS, obbligatorio per l'attività di
agenzia d'intermediazione di beni usati, non rientra tra i libri
contabili cui fa riferimento la Tariffa dell'imposta di bollo di cui al
DPR 642/72 e, dunque, non è soggetto all'applicazione della predetta
imposta;
-
tale impostazione è
stata recentemente confermata, con riferimento ai registri delle
operazioni giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi ex artt.
35 e 55 TULPS, dalla Circolare Urgentissima del 10 febbraio 2006 del
Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, Ufficio
per l'Amministrazione Generale (doc. F-I.1 in allegato);
-
precisamente la
Circolare riferisce che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso (Settore Fiscalità Indiretta e Internazionale
Ufficio Registro ed Altri Tributi Indiretti), sottoposta ad interpello
sulla questione se all'atto di bollatura dei registri previsti dagli
artt. 35 e 55 TULPS sia dovuta la tassa di concessione governativa o se
detti registri debbano essere assoggettati all'imposta di bollo nella
misura di € 14,65 ogni 100 pagine, con parere n. 954-10755/2006 del 9
febbraio 2006 ha chiarito che i registri in parola:
- “ ...non sono ricompresi né tra quelli di cui all'art. 2215 del
codice civile, nè tra quelli indicati all'art. 16 della Tariffa
allegata al DPR 642/72...”;
- “...all'atto della vidimazione da parte dell'autorità di P.S., non sono soggetti ad alcuna imposta”;
-
l'unico motivo per cui il parere n. 954-10755/2006 ha preso in
considerazione solo il registro delle operazioni giornaliere delle
armerie o dei depositi esplosivi, mentre nulla ha specificato in
relazione alle scritture contabili obbligatorie per le altre attività
disciplinate dal TULPS, va individuato nel fatto che la stessa domanda
d'interpello rivolta alla Agenzia delle Entrate è stata limitata a tale
tipologia di registro;
-
per contro
l'interpretazione così prassificata dall'Agenzia delle Entrate e
diffusa dai competenti uffici del Ministero dell'Interno non può che
applicarsi analogicamente al registro giornale affari ex art. 120
TULPS, come peraltro dimostrato dalla conforme posizione assunta dai
Comuni di _______, _________, ________ e ________ [CITARE ESEMPI DI
COMUNI CHE HANNO VIDIMATO I REGISTRI SENZA FAR PAGARE L'IMPOSTA DI
BOLLO] nel non richiedere l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla
vidimazione iniziale del registro giornale affari delle agenzie di
intermediazione di beni usati.
Tutto ciò premesso, il Signor _______________________,
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richiamati l'art. 16 dell'Allegato I al DPR 642/72, gli artt. 120 e 219 TULPS, l'art. 16 del Regolamento TULPS;
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vista la Circolare Urgentissima del 10 febbraio 2006 del Dipartimento
di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, Ufficio per
l'Amministrazione Generale, riportante il parere n. 954-10755/2006
espresso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso;
CHIEDE
che il Suintestato Ufficio Comunale, nell'esercizio dei propri
poteri di autotutela, al fine di evitare all'Amministrazione i costi e
i ritardi conseguenti al ricorso giurisdizionale che, altrimenti, la
parte istante si vedrebbe costretta a notificare, ritenga di desistere
dalla richiesta di pagamento dell'imposta di bollo sul registro
giornale affari contestualmente presentato per la vidimazione e di
inibire l'emissione di qualsiasi provvedimento contrario in merito.
A tal fine si allega:
F-1.a) copia della Circolare Urgentissima del 10
febbraio 2006 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero
dell'Interno, Ufficio per l'Amministrazione Generale.
* * *
L'istante rimane a disposizione per fornire ogni ulteriore
informazione o delucidazione che Codesto Comune e ogni altro Ente,
avente titolo a rilasciare pareri o esprimere valutazioni in merito
alla questione in oggetto, ritenessero necessaria.
* * *
Con Osservanza.
LUOGO, DATA
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Circolare Ministero delle Entrate |
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTISSIMA
ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO - LORO SEDI
ALLE QUESTURE - LORO SEDI
557/PAS.12501.10100(1)1.
SI COMUNICA CHE CON PARERE N. 954-10755/2006 DEL 9 FEBBRAIO U.S.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO-
(SETTORE FISCALITA’ INDIRETTA E INTERNAZIONALE UFFICIO REGISTRO ED
ALTRI TRIBUTI INDIRETTI) HA FORNITO RISPOSTA, NEI TERMINI CHE DI
SEGUITO SI RIASSUMONO, AD UNA ISTANZA DI INTERPELLO FORMULATA DA QUESTO
DICASTERO, AL FINE DI CHIARIRE SE ALL’ATTO DELLA BOLLATURA DEI REGISTRI
DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE DELLE ARMERIE O DEI DEPOSITI ESPLOSIVI,
PREVISTI RISPETTIVAMENTE DAGLI ARTT. 35 E 55 T.U.L.P.S., SIA DOVUTA LA
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E/O SE I PREDETTI REGISTRI DEBBANO
ESSERE ASSOGGETTATI ALL’IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA DI EURO 14,62
OGNI CENTO PAGINE.
IL PREDETTO UFFICIO NELLA CITATA RISPOSTA HA CHIARITO CHE I
REGISTRI IN PAROLA NON SONO RICOMPRESI NE’ TRA QUELLI DI CUI ALL’ART.
2215 DEL CODICE CIVILE, NE’ TRA QUELLI INDICATI ALL’ART 16 DELLA
TARIFFA ALLEGATA AL D.P.R. N. 642/1972.
TANTO PREMESSO, L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA ESPRESSO IL PROPRIO
PARERE NEL SENSO CHE I REGISTRI DI CUI AGLI ARTT. 35 E 55 T.U.L.P.S.,
ALL’ATTO DELLA VIDIMAZIONE DA PARTE DELL’AUTORITA’ DI P.S., NON SONO
SOGGETTI AD ALCUNA IMPOSTA.
NEL RACCOMANDARE LA PUNTUALE APPLICAZIONE, SI RESTA IN ATTESA DI CORTESE ASSICURAZIONE.
IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DE GENNARO.
VISTO: IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE CAZZELLA
ROMA, 10.2.2006 557/PAS 47817
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Vidimazione del Registro Affari |
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Per un mercatino dell'usato, è importante la corretta tenuta del Registro degli Affari. Al fine di inquadrare la questione occorre ricordare che la vidimazione del Registro degli Affari è prescritta, insieme ad altri adempimenti formali, dall’art. 16 del Regolamento di esecuzione del TULPS (Regio Decreto n. 635 del 1940).
Il Registro degli Affari deve quindi essere vidimato dal Comune, prima di essere utilizzato.
Può però succedere che il Comune non provveda alla vidimazione del
registro, in tempi brevissimi. Ovvero può succedere che il punto
vendita richieda la vidimazione delle pagine in ritardo.
Il rischio per il punto vendita è quello di utilizzare un Registro degli Affari,
vidimato in una certa data, dove andrà a stampare dei movimenti
effettuata in data antecedente, rispetto alla data di vidimazione.
Questo comportamento è assolutamente da evitare ed espone il gestore al
rischio di sanzioni, anche di carattere penale.
Molti Comuni, per abbreviare i tempi di vidimazione, accettano un'autocertificazione, dove il gestore del mercatino dell'usato
dichiara di aver provveduto ad apporre un apposito timbro dell'azienda
su ogni pagina del registro. Nel modulo di autocertificazione vengono
ovviamente riportati gli estremi di numerazione del registro e delle
pagine dello stasso.
E' bene quindi informarsi se l'autocertificazione del Registro degli Affari è una pratica in uso anche nel Comune ove risiede il vostro mercatino dell'usato.
Autocertificazione per vidimazione Registro degli Affari
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