Mercatino dell'usato: Registro Affari
Introduzione al Registro degli Affari

mercatino: registro affariL'Agenzia Pubblica d'Affari, così come stabilito dagli articoli 120 e 219 del TULPS (Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza), è tenuta a redarre e a mantenere aggiornato il così detto "Registro degli Affari".

Per ottemperare a questa norma, l'Agenzia d'Affari deve predisporre una serie di fogli numerati e che vanno a comporre tale registro, stampando, di seguito e senza spazi in bianco, tutte le operazioni effettuate nell'esercizio dell'Agenzia d'Affari. Quindi operazioni di carico, scarico, reso e variazioni di prezzo per gli articoli in carico. 

Facciamo presente che la tenuta di tale registro può essere effuata anche su foglio singoli purchè correttamente numerati sia in termini di numero pagina che di numero registro.

In primis l'Agenzia d'Affari deve preparare tale Registro (ovvero acquistarlo se gestito senza supporto informatico) stampando una serie di foglii dove vanno indicati: 

  • dati anagrafici dell'Agenzia d'Affari (ragione sociale, partita iva);
  • l'ubicazione del mercatino (indirizzo, cap, città);
  • l'anno di vidimazione e il numero progressivo del registro (ad esempio 2007/001 indica "Registro N.: 1 - Vidimato nel 2007" );
  • il numero progressivo di pagina ed il numero totale di pagine che compongono il registro (ad esempio 0001/100 indica la prima pagina di un totale di 100 pagine che compongono il registro).

Una volta preparato, tale registro deve essere consegnato in Comune per la vidimazione, effettuata da parte degli organi preposti. La vidimazione viene eseguita con un timbro su ogni pagina. Tale registro, preparato e vidimato, viene quindi reso all'Agenzia d'Affari che deve provvedere, con cadenza periodica, a stampare i movimenti effettuati.

Va annotato che, alcuni Comuni, accettano, in alternativa alla vidimazione "fisica", un'autocertificazione dove l'Agenzia d'Affari dichiara di aver provveduto a timbrare ogni singolo foglio con il timbo aziendale e di aver numerato le pagine che compongono il registro. Un esempio di autocertificazione è disponibile nell'area riservata del sito.

Articolo 219 TULPS: "Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito dell'operazione."

Articolo 220 TULPS: "I registri indicati nei due precedenti devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza."  

Questo è quanto dice la legge per cui va sottolineiato che l'Ente comunale non ha nessuna autorità per derogare questa disposizione nazionale e che la mancata vidimazione (o aggiornamento) può comportare pesanti sanzioni, anche di rilevanza penale, per lAgenzia d'Affari inadempiente.

Quello che, per la stratificazione di diverse leggi, non è perfettamente chiaro è se tale Registro sia, o meno, soggetto all'imposta di bollo.  Molti Comuni infatti richiedono infatti una marca da bollo di 14,62 Euro ogni 100 pagine di registro.

A seguito di un'analisi approfondita della legge, effettuata da Leotron, con l'aiuto ovviamente di uno studio legale, evidenzia che tale imposta, non è dovuta.  

Ovviamente fare in modo che il Comune si adegui alla legge e non richieda il pagamento dell'imposta di bollo non è una cosa molto semplice. Consigliamo di far presente, all'atto della vidimazione, che l'imposta di bollo richiesta non è dovuta allegando i documenti (il presente e i successivi) affinchè il Comune provveda all'approfondimento della materia. Nel caso non si ottenga una risposta soddisfacente (o non la si ottenga affatto) è necessario depositare un'istanza.

 
Registro degli Affari: bollo oppure no?

Attenzione: è necessario distinguere l'obbligo di bollatura da quello di pagamento dell'imposta di bollo: sono due cose distinte!

Come noto la Legge 383/2001 ha innovato l'articolo 2215 del Codice Civile con la soppressione dell'obbligo di bollatura e di vidimazione del libro giornale e del libro inventari. Tale soppressione è stata estesa anche agli altri registri obbligatori previsti ai fini IVA e imposte dirette attraverso la modifica apportata all'articolo 39 del DPR n. 633/72 (decreto Iva) e all'articolo 22 del DPR n. 600/73. Restano però esclusi da tale novella tutti i libri contabili per cui l'obbligo di bollatura sia previsto da leggi speciali, come nel caso dei registri di cui alla normativa di pubblica sicurezza.

Non a caso la Circolare del 10 Febbraio 2006 del DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, a proposito di registro delle armerie, chiarisce che «all'atto della bollatura (vidimazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza che continua ad essere prescritta) non è dovuta la tassa di concessione governativa e/o l'imposta di bollo».

Parlare di vidimazione e bollatura è dunque cosa ben diversa dall'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo. Tale imposta, infatti, trae la sua origine non dalle disposizioni del codice civile o da leggi speciali ma da uno specifico provvedimento di natura tributaria, il DPR n. 642/1972. Continuano per esempio ad essere soggetti all'imposta di bollo senza essere più soggetti all'obbligo di vidimazione e bollatura i già ricordati libro giornale, libro inventari e le scritture ausiliarie previste dall'art. 14 comma 1 lettera c) del DPR n. 600/73.

Per il registro degli affari tenuto dalle agenzie ex art. 115 TULPS, come per il registro delle armerie di cui alla circolare in oggetto, vale il principio opposto:

  • SI alla bollatura,
  • NO al pagamento dell'imposta di bollo.

Per quanto riguarda i Comuni che non richiedono più la bollatura, credo che ciò dipenda dall'erronea applicazione di norme che si sono stratificate nel tempo con conseguente, oggettiva difficoltà di interpretazione.

 
Istanza al Comune successivamente alla DIA

Se è già stata presentata la Dichiarazione di  Inizio Attività e quindi l'Agenzia d'Affari è già operativa va presentata un'istanza leggermente diversa rispetto alla precedente, allegando la stessa DIA.

Il fac-simile dell'istanza è il seguente


Al Comune di _______
Ufficio Polizia Amministrativa

 

* * *

DOMANDA DI DESISTENZA DALLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUL REGISTRO GIORNALE AFFARI

Il Signor ______________________, nato a _______________, CF ________________, titolare dell'agenzia d'affari sita in _________, Via __________________, come dichiarato nella Denuncia di Inizio Attività per Agenzia d'Affari prot. N. _________ e qui allegata in copia (Doc. 1),


PREMESSO CHE

  • la disciplina relativa all'imposta di bollo è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 (d'ora in avanti, per brevità: “DPR 642/72”), ai sensi del quale “ …sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti ed i registri indicati nell'annessa Tariffa… ”;
  • la predetta Tariffa, nell'elencare le scritture contabili assoggettate ad imposta di bollo, menziona “ ...i libri di cui all'art. 2214, primo comma, del codice civile [vale a dire il libro giornale ed il libro degli inventari; nonché] ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 del codice civile [vale a dire i libri contabili la cui bollatura e vidimazione sono oggi di competenza dell'Ufficio del Registro secondo le disposizioni delle leggi speciali applicabili]... ” (art. 16 dell'Allegato I al DPR 642/72);
  • gli esercenti pubbliche agenzie di affari, come le agenzie di intermediazione di beni usati, sono obbligati a tenere un registro giornale affari nel quale indicare il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito dell'operazione, ai sensi degli artt. 120 e 219 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (d'ora in avanti, per brevità: “TULPS”);
  • i registri previsti dal TULPS, ivi incluso il registro giornale affari, sono soggetti a bollatura, numerazione e vidimazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 16 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, Approvazione del Regolamento per l'Esecuzione del TULPS (d'ora in avanti, per brevità: “Regolamento TULPS”); 
  • in particolare la bollatura e vidimazione del registro giornale affari delle agenzie di intermediazione di beni usati è oggi di competenza dei Comuni, su delega della Questura, a seguito del trasferimento di funzioni amministrative realizzato dall'art. 163 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • pertanto il registro giornale affari ex art. 120 TULPS, obbligatorio per l'attività di agenzia d'intermediazione di beni usati, non rientra tra i libri contabili cui fa riferimento la Tariffa dell'imposta di bollo di cui al DPR 642/72 e, dunque, non è soggetto all'applicazione della predetta imposta; 
  • tale impostazione è stata recentemente confermata, con riferimento ai registri delle operazioni giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi ex artt. 35 e 55 TULPS, dalla Circolare Urgentissima del 10 febbraio 2006 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, Ufficio per l'Amministrazione Generale (Doc. 2 in allegato);
  • precisamente la Circolare riferisce che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso (Settore Fiscalità Indiretta e Internazionale Ufficio Registro ed Altri Tributi Indiretti), sottoposta ad interpello sulla questione se all'atto di bollatura dei registri previsti dagli artt. 35 e 55 TULPS sia dovuta la tassa di concessione governativa o se detti registri debbano essere assoggettati all'imposta di bollo nella misura di € 14,65 ogni 100 pagine, con parere n. 954-10755/2006 del 9 febbraio 2006 ha chiarito che i registri in parola:
    - “ ...non sono ricompresi né tra quelli di cui all'art. 2215 del codice civile, nè tra quelli indicati all'art. 16 della Tariffa allegata al DPR 642/72...”;
    - “...all'atto della vidimazione da parte dell'autorità di P.S., non sono soggetti ad alcuna imposta”;
  • l'unico motivo per cui il parere n. 954-10755/2006 ha preso in considerazione solo il registro delle operazioni giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi, mentre nulla ha specificato in relazione alle scritture contabili obbligatorie per le altre attività disciplinate dal TULPS, va individuato nel fatto che la stessa domanda d'interpello rivolta alla Agenzia delle Entrate è stata limitata a tale tipologia di registro; 
  • per contro l'interpretazione così prassificata dall'Agenzia delle Entrate e diffusa dai competenti uffici del Ministero dell'Interno non può che applicarsi analogicamente al registro giornale affari ex art. 120 TULPS, come peraltro dimostrato dalla conforme posizione assunta dai Comuni di _______, _________, ________ e ________ [CITARE ESEMPI DI COMUNI CHE HANNO VIDIMATO I REGISTRI SENZA FAR PAGARE L'IMPOSTA DI BOLLO] nel non richiedere l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla vidimazione iniziale del registro giornale affari delle agenzie di intermediazione di beni usati.

 

Tutto ciò premesso, il Signor _______________________,

  • richiamati l'art. 16 dell'Allegato I al DPR 642/72, gli artt. 120 e 219 TULPS, l'art. 16 del Regolamento TULPS;
  • vista la Circolare Urgentissima del 10 febbraio 2006 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, Ufficio per l'Amministrazione Generale, riportante il parere n. 954-10755/2006 espresso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;


CHIEDE


che il Suintestato Ufficio Comunale, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, al fine di evitare all'Amministrazione i costi e i ritardi conseguenti al ricorso giurisdizionale che, altrimenti, la parte istante si vedrebbe costretta a notificare, ritenga di desistere dalla richiesta di pagamento dell'imposta di bollo sul registro giornale affari contestualmente presentato per la vidimazione e di inibire l'emissione di qualsiasi provvedimento contrario in merito. A tal fine si allega:


1) copia della Denuncia di Inizio Attività per Agenzia d'Affari prot. N. _________
2) copia della Circolare Urgentissima del 10 febbraio 2006 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, Ufficio per l'Amministrazione Generale.

* * *

L'istante rimane a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione o delucidazione che Codesto Comune e ogni altro Ente, avente titolo a rilasciare pareri o esprimere valutazioni in merito alla questione in oggetto, ritenessero necessaria.

* * *

Con Osservanza.
LUOGO, DATA

____________________

 
Istanza al Comune contestualmente alla D.I.A.

Il primo passo da compiere se il Comune insiste sulla richiesta del pagamento dell'imposta di bollo per il Registro degli Affari è la presentazione di un'istanza.

Il seguente fac-simile dovrà essere presentato contestualmente alla Dichiarazione di Inizio Attività di Agenzia d'Affari

 


Al Comune di _______
Ufficio Polizia Amministrativa


* * *
DOMANDA DI DESISTENZA DALLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUL REGISTRO GIORNALE AFFARI

Il Signor ______________________, come meglio identificato nella Denuncia di Inizio Attività per Agenzia d’Affari cui la presente istanza è allegata,
PREMESSO CHE

  • la disciplina relativa all'imposta di bollo è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 (d'ora in avanti, per brevità: “DPR 642/72”), ai sensi del quale “ …sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti ed i registri indicati nell'annessa Tariffa… ”;
  • la predetta Tariffa, nell'elencare le scritture contabili assoggettate ad imposta di bollo, menziona “ ...i libri di cui all'art. 2214, primo comma, del codice civile [vale a dire il libro giornale ed il libro degli inventari; nonché] ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 del codice civile [vale a dire i libri contabili la cui bollatura e vidimazione sono oggi di competenza dell'Ufficio del Registro secondo le disposizioni delle leggi speciali applicabili]... ” (art. 16 dell'Allegato I al DPR 642/72);
  • gli esercenti pubbliche agenzie di affari, come le agenzie di intermediazione di beni usati, sono obbligati a tenere un registro giornale affari nel quale indicare il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito dell'operazione, ai sensi degli artt. 120 e 219 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (d'ora in avanti, per brevità: “TULPS”);
  • i registri previsti dal TULPS, ivi incluso il registro giornale affari, sono soggetti a bollatura, numerazione e vidimazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 16 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, Approvazione del Regolamento per l'Esecuzione del TULPS (d'ora in avanti, per brevità: “Regolamento TULPS”); 
  • in particolare la bollatura e vidimazione del registro giornale affari delle agenzie di intermediazione di beni usati è oggi di competenza dei Comuni, su delega della Questura, a seguito del trasferimento di funzioni amministrative realizzato dall'art. 163 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • pertanto il registro giornale affari ex art. 120 TULPS, obbligatorio per l'attività di agenzia d'intermediazione di beni usati, non rientra tra i libri contabili cui fa riferimento la Tariffa dell'imposta di bollo di cui al DPR 642/72 e, dunque, non è soggetto all'applicazione della predetta imposta;
  • tale impostazione è stata recentemente confermata, con riferimento ai registri delle operazioni giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi ex artt. 35 e 55 TULPS, dalla Circolare Urgentissima del 10 febbraio 2006 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, Ufficio per l'Amministrazione Generale (doc. F-I.1 in allegato);
  •  precisamente la Circolare riferisce che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso (Settore Fiscalità Indiretta e Internazionale Ufficio Registro ed Altri Tributi Indiretti), sottoposta ad interpello sulla questione se all'atto di bollatura dei registri previsti dagli artt. 35 e 55 TULPS sia dovuta la tassa di concessione governativa o se detti registri debbano essere assoggettati all'imposta di bollo nella misura di € 14,65 ogni 100 pagine, con parere n. 954-10755/2006 del 9 febbraio 2006 ha chiarito che i registri in parola:
    - “ ...non sono ricompresi né tra quelli di cui all'art. 2215 del codice civile, nè tra quelli indicati all'art. 16 della Tariffa allegata al DPR 642/72...”;
    - “...all'atto della vidimazione da parte dell'autorità di P.S., non sono soggetti ad alcuna imposta”;
  • l'unico motivo per cui il parere n. 954-10755/2006 ha preso in considerazione solo il registro delle operazioni giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi, mentre nulla ha specificato in relazione alle scritture contabili obbligatorie per le altre attività disciplinate dal TULPS, va individuato nel fatto che la stessa domanda d'interpello rivolta alla Agenzia delle Entrate è stata limitata a tale tipologia di registro; 
  • per contro l'interpretazione così prassificata dall'Agenzia delle Entrate e diffusa dai competenti uffici del Ministero dell'Interno non può che applicarsi analogicamente al registro giornale affari ex art. 120 TULPS, come peraltro dimostrato dalla conforme posizione assunta dai Comuni di _______, _________, ________ e ________ [CITARE ESEMPI DI COMUNI CHE HANNO VIDIMATO I REGISTRI SENZA FAR PAGARE L'IMPOSTA DI BOLLO] nel non richiedere l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla vidimazione iniziale del registro giornale affari delle agenzie di intermediazione di beni usati.


Tutto ciò premesso, il Signor _______________________,

  • richiamati l'art. 16 dell'Allegato I al DPR 642/72, gli artt. 120 e 219 TULPS, l'art. 16 del Regolamento TULPS;
  • vista la Circolare Urgentissima del 10 febbraio 2006 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, Ufficio per l'Amministrazione Generale, riportante il parere n. 954-10755/2006 espresso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;


CHIEDE
che il Suintestato Ufficio Comunale, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, al fine di evitare all'Amministrazione i costi e i ritardi conseguenti al ricorso giurisdizionale che, altrimenti, la parte istante si vedrebbe costretta a notificare, ritenga di desistere dalla richiesta di pagamento dell'imposta di bollo sul registro giornale affari contestualmente presentato per la vidimazione e di inibire l'emissione di qualsiasi provvedimento contrario in merito.


A tal fine si allega:

F-1.a) copia della Circolare Urgentissima del 10 febbraio 2006 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, Ufficio per l'Amministrazione Generale.


* * *


L'istante rimane a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione o delucidazione che Codesto Comune e ogni altro Ente, avente titolo a rilasciare pareri o esprimere valutazioni in merito alla questione in oggetto, ritenessero necessaria.

* * *

Con Osservanza.

LUOGO, DATA

____________________

 
Circolare Ministero delle Entrate

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

  CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTISSIMA


ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO - LORO SEDI
ALLE QUESTURE - LORO SEDI


557/PAS.12501.10100(1)1.

SI COMUNICA CHE CON PARERE N. 954-10755/2006 DEL 9 FEBBRAIO U.S. L’AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO- (SETTORE FISCALITA’ INDIRETTA E INTERNAZIONALE UFFICIO REGISTRO ED ALTRI TRIBUTI INDIRETTI) HA FORNITO RISPOSTA, NEI TERMINI CHE DI SEGUITO SI RIASSUMONO, AD UNA ISTANZA DI INTERPELLO FORMULATA DA QUESTO DICASTERO, AL FINE DI CHIARIRE SE ALL’ATTO DELLA BOLLATURA DEI REGISTRI DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE DELLE ARMERIE O DEI DEPOSITI ESPLOSIVI, PREVISTI RISPETTIVAMENTE DAGLI ARTT. 35 E 55 T.U.L.P.S., SIA DOVUTA LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E/O SE I PREDETTI REGISTRI DEBBANO ESSERE ASSOGGETTATI ALL’IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA DI EURO 14,62 OGNI CENTO PAGINE.


IL PREDETTO UFFICIO NELLA CITATA RISPOSTA HA CHIARITO CHE I REGISTRI IN PAROLA NON SONO RICOMPRESI NE’ TRA QUELLI DI CUI ALL’ART. 2215 DEL CODICE CIVILE, NE’ TRA QUELLI INDICATI ALL’ART 16 DELLA TARIFFA ALLEGATA AL D.P.R. N. 642/1972.


TANTO PREMESSO, L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA ESPRESSO IL PROPRIO PARERE NEL SENSO CHE I REGISTRI DI CUI AGLI ARTT. 35 E 55 T.U.L.P.S., ALL’ATTO DELLA VIDIMAZIONE DA PARTE DELL’AUTORITA’ DI P.S., NON SONO SOGGETTI AD ALCUNA IMPOSTA.


NEL RACCOMANDARE LA PUNTUALE APPLICAZIONE, SI RESTA IN ATTESA DI CORTESE ASSICURAZIONE.

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DE GENNARO.
VISTO: IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE CAZZELLA


ROMA, 10.2.2006 557/PAS 47817

 
Vidimazione del Registro Affari

Per un mercatino dell'usato, è importante la corretta tenuta del Registro degli Affari. Al fine di inquadrare la questione occorre ricordare che la vidimazione del Registro degli Affari è prescritta, insieme ad altri adempimenti formali, dall’art. 16 del Regolamento di esecuzione del TULPS (Regio Decreto n. 635 del 1940).

Il Registro degli Affari deve quindi essere vidimato dal Comune, prima di essere utilizzato. Può però succedere che il Comune non provveda alla vidimazione del registro, in tempi brevissimi. Ovvero può succedere che il punto vendita richieda la vidimazione delle pagine in ritardo.

Il rischio per il punto vendita è quello di utilizzare un Registro degli Affari, vidimato in una certa data, dove andrà a stampare dei movimenti effettuata in data antecedente, rispetto alla data di vidimazione. Questo comportamento è assolutamente da evitare ed espone il gestore al rischio di sanzioni, anche di carattere penale.

Molti Comuni, per abbreviare i tempi di vidimazione, accettano un'autocertificazione, dove il gestore del mercatino dell'usato dichiara di aver provveduto ad apporre un apposito timbro dell'azienda su ogni pagina del registro. Nel modulo di autocertificazione vengono ovviamente riportati gli estremi di numerazione del registro e delle pagine dello stasso. 

E' bene quindi informarsi se l'autocertificazione del Registro degli Affari è una pratica in uso anche nel Comune ove risiede il vostro mercatino dell'usato.

Autocertificazione per vidimazione Registro degli Affari

 

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