Mercatino dell'usato: Pubblica Sicurezza
Licenza e autorizzazioni

mercatino: pubblica sicurezzaLa gestione di un'Agenzia Pubblica d'Affari per la vendita per conto terzi è regolata dall'art. 115 e seguenti del T.U.L.P.S. (Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza).

La licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S., a seguito dell'articolo 19 della legge 241/90, è stata sostituita da una DIA (Dichiarazione Inizio Attività).

In rarissimi casi la licenza viene ancora rilasciata direttamente dalla Questura.

Per aprire il vostro mercatino dell'usato è necessario, trovato il locale e sentito l’Ufficio Tecnico, stipulare un preliminare di contratto d’affitto vincolandolo al rilascio delle autorizzazioni, e aprire una posizione IVA. Il relazione alla posizione IVA vi rimandiamo all'approfondimento sul codice attività Atecofin.

Quindi è sufficiente presentare al Comune la D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) corredata dei documenti richiesti (autocertificazioni, iscrizione all’Ufficio Iva, preliminare di contratto di affitto, agibilità e planimetria dei locali, eventuale nulla osta dei Vigili del Fuoco, tabella provvigioni, registro da vidimare, in alcuni casi fideiussione o deposito cauzionale). A seguito della D.I.A. il Comune normalmente richiede un parere all’Ufficio Tecnico per la verifica della compatibilità urbanistica dei locali scelti.

Se il Comune nulla eccepisce, trascorsi 30 giorni, è possibile aprire l’attività senza nessun altra formalità. Si provvederà quindi alla stipula del contratto d’affitto e all’iscrizione alla C.C.I.A.A.

Per aprire un mercatino dell'usato non è necessario alcun particolare requisito. La licenza per l'esercizio di un'Agenzia d'Affari, ex art. 115, viene rilasciata a chiunque ne faccia richiesta presentando la relativa Dichiarazione di Inizio Attività. Nel documento il richiedente deve autocertificare:

  • che non sussistono nei suoi confronti cause di divieto o di decadenza o di sospensione ad ottenere o mantenere la licenza di Agenzia d'Affari, previste dalla vigente normativa antimafia e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti della Società stessa, e degli altri soggetti indicati dall'art. 5 del DL. 8.8.94 n. 490;
  • di aver adempiuto all'istruzione obbligatoria di figli minori;
  • che i locali sede dell'attività rispondono a tutti i requisiti igienico-sanitari, edilizi ed in maniera di prevenzione incendi previsti dalle Leggi vigenti, sono indipendenti da abitazioni private o da ambienti destinati ad altri usi.

Secondo la normativa vigente, la licenza di Agenzia d'Affari può essere richiesta anche da cittadini stranieri (ovviamente se in possesso del regolare permesso di soggiorno).

Non è richiesta l'iscrizione ad alcun albo nè uno speciale titolo di abilitazione.

 
T.U.L.P.S.

L’Agenzia Pubblica d’Affari (mercatino dell'usato) è un attività prevista dal T.U.L.P.S. (Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza). Di seguito ne riportiamo alcuni stralci.

ART. 115 - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza.

ART. 119 - Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

ART. 120 - Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti (vedi ART. 115) sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

ART. 205 - Sotto la denominazione di "agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari" usata dall'ART. 115 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggio, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.

ART. 219 - Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito dell'operazione.

ART. 220 - I registri indicati nei due precedenti devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

 

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