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L’Agenzia Pubblica d’Affari (mercatino dell'usato) è un attività prevista dal T.U.L.P.S. (Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza). Di seguito ne riportiamo alcuni stralci.
ART. 115 - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su
pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata,
anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere
campionarie e simili, senza licenza del Questore. La licenza è
necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di
intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono
comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di
divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale
esclusivamente pei locali in essa indicati. E' ammessa la
rappresentanza.
ART. 119 - Le persone che compiono operazioni di pegno e che
danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici
pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità,
mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento,
fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
ART. 120 - Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli
articoli precedenti (vedi ART. 115) sono obbligati a tenere un registro
giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento,
ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo
visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la
tariffa delle relative mercedi. Tali esercenti non possono fare
operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere
mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere
operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di
identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente
dall'amministrazione dello Stato.
ART. 205 - Sotto la denominazione di "agenzie pubbliche o uffici
pubblici di affari" usata dall'ART. 115 della legge, si comprendono le
imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie
nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria
opera a chiunque ne faccia richiesta. Ricadono sotto il disposto del
citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i
ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie
autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie
teatrali; le agenzie di viaggio, di pubblici incanti; gli uffici di
pubblicità, e simili.
ART. 219 - Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici
pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di
seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del
committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito,
esatto o dovuto e l'esito dell'operazione.
ART. 220 - I registri indicati nei due precedenti devono essere
conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione
dell'autorità di pubblica sicurezza.
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