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Registro Affari
Introduzione al Registro degli Affari | Introduzione al Registro degli Affari |
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| Mercatino: Registro Affari | |
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Per ottemperare a questa norma, l'Agenzia d'Affari deve predisporre una serie di fogli numerati e che vanno a comporre tale registro, stampando, di seguito e senza spazi in bianco, tutte le operazioni effettuate nell'esercizio dell'Agenzia d'Affari. Quindi operazioni di carico, scarico, reso e variazioni di prezzo per gli articoli in carico. Facciamo presente che la tenuta di tale registro può essere effuata anche su foglio singoli purchè correttamente numerati sia in termini di numero pagina che di numero registro. In primis l'Agenzia d'Affari deve preparare tale Registro (ovvero acquistarlo se gestito senza supporto informatico) stampando una serie di foglii dove vanno indicati:
Una volta preparato, tale registro deve essere consegnato in Comune per la vidimazione, effettuata da parte degli organi preposti. La vidimazione viene eseguita con un timbro su ogni pagina. Tale registro, preparato e vidimato, viene quindi reso all'Agenzia d'Affari che deve provvedere, con cadenza periodica, a stampare i movimenti effettuati. Va annotato che, alcuni Comuni, accettano, in alternativa alla vidimazione "fisica", un'autocertificazione dove l'Agenzia d'Affari dichiara di aver provveduto a timbrare ogni singolo foglio con il timbo aziendale e di aver numerato le pagine che compongono il registro. Un esempio di autocertificazione è disponibile nell'area riservata del sito. Articolo 219 TULPS: "Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito dell'operazione." Articolo 220 TULPS: "I registri indicati nei due precedenti devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza." Questo è quanto dice la legge per cui va sottolineiato che l'Ente comunale non ha nessuna autorità per derogare questa disposizione nazionale e che la mancata vidimazione (o aggiornamento) può comportare pesanti sanzioni, anche di rilevanza penale, per lAgenzia d'Affari inadempiente. Quello che, per la stratificazione di diverse leggi, non è perfettamente chiaro è se tale Registro sia, o meno, soggetto all'imposta di bollo. Molti Comuni infatti richiedono infatti una marca da bollo di 14,62 Euro ogni 100 pagine di registro. A seguito di un'analisi approfondita della legge, effettuata da Leotron, con l'aiuto ovviamente di uno studio legale, evidenzia che tale imposta, non è dovuta. Ovviamente fare in modo che il Comune si adegui alla legge e non richieda il pagamento dell'imposta di bollo non è una cosa molto semplice. Consigliamo di far presente, all'atto della vidimazione, che l'imposta di bollo richiesta non è dovuta allegando i documenti (il presente e i successivi) affinchè il Comune provveda all'approfondimento della materia. Nel caso non si ottenga una risposta soddisfacente (o non la si ottenga affatto) è necessario depositare un'istanza. |
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| Ultimo aggiornamento ( lunedì 30 giugno 2008 ) | |
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