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I contratti di affiliazione commerciale non possono prevedere divieti di concorrenza per un tempo superiore ai dodici (12) mesi dalla conclusione del rapporto. Infatti qualunque limitazione di durata maggiore è contraria al diritto d’iniziativa economica privata costituzionalmente garantito e ai principi del libero mercato sanciti dai Trattati europei.
Stante peraltro l’elevata probabilità che l’(ex)franchisor pretenda il rispetto della clausola contrattuale sul divieto di concorrenza per l’intero periodo previsto, in caso di controversia per effetto del passaggio al network Mercatopoli, l’Agenzia d’Affari interessata difenderà le proprie ragioni invocando l’illegittimità della predetta clausola.
Una soluzione più conservativa, ma non per questo del tutto immune dal rischio di contenzioso, è quella di attendere un anno prima di aderire al network Mercatopoli. Ciò permetterebbe all’Agenzia d’Affari di rispondere all’eventuale diffida dell’(ex)franchisor sottolineando la correttezza del proprio operato, consistente nell’astensione da condotte “anticoncorrenziali” nel limite temporale massimo consentito dalla legge per questo genere di rapporti.
Un’ulteriore opzione da considerare è quella consistente nell’apertura del punto vendita Mercatopoli in una città diversa da quella/e in cui l’Agenzia d’Affari era ubicata in precedenza.
In linea di principio, infatti, il divieto di concorrenza previsto nei contratti di affiliazione commerciale concerne l’attività economica dell’Agenzia d’Affari nelle sue concrete modalità di esercizio, vale a dire la gestione di un negozio al dettaglio di compravendita dell’usato sito in una o più località determinate: per esempio i mercatini di Mestre e Treviso. Al di fuori di tale perimetro operativo e territoriale – questa è la logica alla base del divieto - i parametri concorrenziali di riferimento risultano talmente diversi che il franchisor non può legittimamente invocare alcuna lesione dell’avviamento nei confronti di un (ex)affiliato che, per continuare nell’esempio, apra una gelateria nelle stesse località o un’Agenzia d’Affari in provincia di Belluno.
In questa prospettiva l’area geografica assegnata in esclusiva dal contratto di affiliazione rappresenta un criterio che, con buona approssimazione, permette all’Agenzia d’Affari di determinare quale sia il perimetro territoriale al di fuori del quale il trasferimento dell’attività o l’avvio di un punto vendita immediatamente dopo la fuoriuscita da una rete in franchising non può essere fondatamente contestato come atto di illecita concorrenza.
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