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Supponiamo quindi che il locale a destinazione artigianale che avete scelto sia in un'ottima posizione maturando quindi la possibilità di attivare lì il vostro mercatino dell'usato.
La cosa che consigliamo di fare, per evitare qualsiasi tipo di problema è una richiesta formale, in forma scritta, indirizzata all'Ufficio Tecnico del Comune ove ubicherete l'attività.
Di seguito eccone un esempio:
Spett.le
Ufficio Tecnico Comune di ...
Con la presente si richiede a codesto Ufficio Tecnico di voler
esprimere un parere in riferimento alla compatibilità urbanistica
(destinazione d’uso) relativamente all’unità immobiliare sita in
Via ... per l’avviamento di un’attività di intermediazione tra privati (mercatino dell’usato) esercitata ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S..
Siamo quindi a trasmetterVi ulteriori informazioni circa la predetta attività.
In primis vorremmo ricordare che, ai sensi dell’art. 205 del Regio
Decreto n. 635 del 1940, Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.
sotto la denominazione di “agenzie pubbliche o uffici pubblici
d’affari” si comprendono le imprese, comunque organizzate,
che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di
affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia
richiesta”.
In riferimento a detta normativa, lo scrivente vorrebbe attivare un mercatino dell’usato. Il mercatino in questione presenterebbe le seguenti caratteristiche:
(a) assenza di operatività commerciale;
(b) assimilabilità ad attività artigianale e/o industriale.
Assenza di operatività commerciale
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. definisce, all’articolo
4, il commercio al dettaglio come “l’attività svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le
rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale” (cfr. comma 1,
lettera b).
Di conseguenza, l’attività commerciale, si concretizza
nell’attività di vendita di prodotti acquistati dal titolare in nome e
per conto proprio e rivenduti al consumatore finale.
Nel caso di specie, invece, l’attività di Agenzia d’Affari
esercitata ai sensi dell’articolo 115 T.U.L.P.S. si concretizza nella
prestazione di una serie di servizi, il principale dei quali è
l’assistenza svolta dal titolare del mercatino allo scopo di concludere
la vendita di un bene mobile del quale non è proprietario a termini di
legge.
Tale affermazione che inquadra l’attività quale attività di servizi
e quindi non di tipo commerciale, è ulteriormente rimarcata dalla
Circolare del Ministero della Attività Produttive del 4 Marzo, 2005,
protocollo 1533 che, per conoscenza, alleghiamo alla presente (allegato
1).
Per fare un parallelismo l’attività di intermediazione di oggetti usati
esercitata ai sensi dell’art. 115 del TULPS, è molto simile
all’attività di un editore di un giornale di annunci economici che
provvede ad erogare il servizio di pubblicazione, anche a titolo
oneroso, di annunci economici relativi ad offerte di vendita
provenienti da terzi. Risulta evidente che tale attività non può essere
considerata commerciale proprio per il fatto che la proprietà del bene
rimane sempre dell’inserzionista e l’editore eroga solo un mero
servizio.
L’attività di mercatino dell’usato, esercitata ai sensi
dell’art. 115 T.U.L.P.S. viene svolta a titolo oneroso con modalità
simili, offrendo, in aggiunta, un servizio di deposito e di custodia
dei beni. E’ invece tassativamente ed inderogabilmente escluso
l’acquisto diretto del bene da parte del titolare del mercatino.
In effetti, il compenso per l’Agenzia d’Affari viene
determinato sulla base di una provvigione, calcolata sul prezzo del
bene, come da tariffario previsto dall’articolo 120 del T.U.L.P.S.
(allegato 2) e viene documentato a fini fiscali dall’emissione di una
fattura di provvigioni (quindi di servizio prestato) così come da
facsimile allegato alla presente (allegato 3).
Si rileva determinante anche il fatto che il titolare di Agenzia d’Affari, per l’esercizio dell’attività di mercatino dell’usato,
non sia tenuto ai requisiti REC (registro esercenti commercio), né a
presentare dichiarazione di esercizio di vicinato di cui all’art. 7 del
Dlgs 114/98 né a detenere misuratore fiscale o registro dei
corrispettivi, tutti elementi che viceversa identificano
inequivocabilmente un’attività commerciale.
Assimilabilità ad attività artigianale
In secondo luogo vorremmo portare all’attenzione di Codesto Ufficio che, nel contesto di un mercatino dell’usato,
risulta fondamentale il lavoro di tipo artigianale esercitato dal
titolare dell’attività. Risulta infatti evidente che trattandosi di
oggetti usati, per la prevalenza mobili e arredamento, dismessi da
soggetti privati, tali articoli siano oggetto di operazioni di
manutenzione, di riparazione e di restauro al fine di garantirne la
vendibilità o perlomeno di aumentarne la probabilità di vendita.
Attività che in termini di tempo e di spazio utilizzato risulta
prevalente alla mera attività di intermediazione.
Inoltre, vorremmo sensibilizzare chi legge che, per la presenza di
tali tipologie di attività, molti oggetti vengono «riciclati», trovano
nuovi acquirenti e possono quindi godere di una nuova vita in
alternativa alla discarica, con un sensibile risparmio sullo
smaltimento dei rifiuti. Sotto questo aspetto l’attività del mercatino dell’usato può essere vista come parzialmente in sostituzione delle attività industriali di gestione e recupero dei rifiuti.
Vorremmo infine rimarcare i concetti qui espressi con l'esempio del
Comune di Milano, che permette l’insediamento di tale tipologia di
attività in locali con destinazione urbanistica che prevedano contatti
con il pubblico e quindi anche artigianale e industriale.
Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.
Di norma il Comune provvedere a fornire una risposta
scritta ma le tempistiche di risposta non sono immediate. Di seguito
riportiamo i documenti da scaricare e da allegare all'istanza.
Allegato 1: Circolare Ministero Attività Produttive
Allegato 2: Tariffario
Allegato 3: Fatture di provvigioni
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