Come chiedere informazioni
Mercatino: il locale

Supponiamo quindi che il locale a destinazione artigianale che avete scelto sia in un'ottima posizione maturando quindi la possibilità di attivare lì il vostro mercatino dell'usato.

La cosa che consigliamo di fare, per evitare qualsiasi tipo di problema è una richiesta formale, in forma scritta, indirizzata all'Ufficio Tecnico del Comune ove ubicherete l'attività.

Di seguito eccone un esempio:

Spett.le
Ufficio Tecnico Comune di ...


Con la presente si richiede a codesto Ufficio Tecnico di voler esprimere un parere in riferimento alla compatibilità urbanistica (destinazione d’uso) relativamente all’unità immobiliare sita in Via ... per l’avviamento di un’attività di intermediazione tra privati (mercatino dell’usato) esercitata ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S..

Siamo quindi a trasmetterVi ulteriori informazioni circa la predetta attività.

In primis vorremmo ricordare che, ai sensi dell’art. 205 del Regio Decreto n. 635 del 1940, Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.  sotto la denominazione di “agenzie pubbliche o uffici pubblici d’affari” si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta”.

In riferimento a detta normativa, lo scrivente vorrebbe attivare un mercatino dell’usato. Il mercatino in questione presenterebbe le seguenti caratteristiche:

(a) assenza di operatività commerciale;
(b) assimilabilità ad attività artigianale e/o industriale.

Assenza di operatività commerciale

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. definisce, all’articolo 4, il commercio al dettaglio come “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale” (cfr. comma 1, lettera b).

Di conseguenza, l’attività commerciale, si concretizza nell’attività di vendita di prodotti acquistati dal titolare in nome e per conto proprio e rivenduti al consumatore finale.

Nel caso di specie, invece, l’attività di Agenzia d’Affari esercitata ai sensi dell’articolo 115 T.U.L.P.S. si concretizza nella prestazione di una serie di servizi, il principale dei quali è l’assistenza svolta dal titolare del mercatino allo scopo di concludere la vendita di un bene mobile del quale non è proprietario a termini di legge.

Tale affermazione che inquadra l’attività quale attività di servizi e quindi non di tipo commerciale, è ulteriormente rimarcata dalla Circolare del Ministero della Attività Produttive del 4 Marzo, 2005, protocollo 1533 che, per conoscenza, alleghiamo alla presente (allegato 1).

Per fare un parallelismo l’attività di intermediazione di oggetti usati esercitata ai sensi dell’art. 115 del TULPS, è molto simile all’attività di un editore di un giornale di annunci economici che provvede ad erogare il servizio di  pubblicazione, anche a titolo oneroso, di annunci economici relativi ad offerte di vendita provenienti da terzi. Risulta evidente che tale attività non può essere considerata commerciale proprio per il fatto che la proprietà del bene rimane sempre dell’inserzionista e l’editore eroga solo un mero servizio.

L’attività di mercatino dell’usato, esercitata ai sensi dell’art. 115 T.U.L.P.S. viene svolta a titolo oneroso con modalità simili, offrendo, in aggiunta, un servizio di deposito e di custodia dei beni. E’ invece tassativamente ed inderogabilmente escluso l’acquisto diretto del bene da parte del titolare del mercatino.

In effetti, il compenso per l’Agenzia d’Affari viene determinato sulla base di una provvigione, calcolata sul prezzo del bene, come da tariffario previsto dall’articolo 120 del T.U.L.P.S. (allegato 2) e viene documentato a fini fiscali dall’emissione di una fattura di provvigioni (quindi di servizio prestato) così come da facsimile allegato alla presente (allegato 3).

Si rileva determinante anche il fatto che il titolare di Agenzia d’Affari, per l’esercizio dell’attività di mercatino dell’usato, non sia tenuto ai requisiti REC (registro esercenti commercio), né  a presentare dichiarazione di esercizio di vicinato di cui all’art. 7 del Dlgs 114/98 né a detenere misuratore fiscale o registro dei corrispettivi, tutti elementi che viceversa identificano inequivocabilmente un’attività commerciale.

Assimilabilità ad attività artigianale

In secondo luogo vorremmo portare all’attenzione di Codesto Ufficio che, nel contesto di un mercatino dell’usato, risulta fondamentale il lavoro di tipo artigianale esercitato dal titolare dell’attività. Risulta infatti evidente che trattandosi di oggetti usati, per la prevalenza mobili e arredamento,  dismessi da soggetti privati, tali articoli siano oggetto di operazioni di manutenzione, di riparazione e di restauro al fine di garantirne la vendibilità o perlomeno di aumentarne la probabilità di vendita. Attività che in termini di tempo e di spazio utilizzato risulta prevalente alla mera attività di intermediazione.

Inoltre, vorremmo sensibilizzare chi legge che, per la presenza di tali tipologie di attività, molti oggetti vengono «riciclati», trovano nuovi acquirenti e possono quindi godere di una nuova vita in alternativa alla discarica, con un sensibile risparmio sullo smaltimento dei rifiuti. Sotto questo aspetto l’attività del mercatino dell’usato può essere vista come parzialmente in sostituzione delle attività industriali di gestione e recupero dei rifiuti. 

Vorremmo infine rimarcare i concetti qui espressi con l'esempio del Comune di Milano, che permette l’insediamento di tale tipologia di attività in locali con destinazione urbanistica che prevedano contatti con il pubblico e quindi anche artigianale e industriale.

Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.  

 

Di norma il Comune provvedere a fornire una risposta scritta ma le tempistiche di risposta non sono immediate. Di seguito riportiamo i documenti da scaricare e da allegare all'istanza.

 

Allegato 1: Circolare Ministero Attività Produttive

Allegato 2: Tariffario 

Allegato 3: Fatture di provvigioni 

 

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